Pradievi

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
FRA I COMPROPRIETARI DELL'ACQUEDOTTO
"FONTE DEL DRAI E FODONE DI PRADLEVES"

Adottato il 13 dicembre 1973 e decaduto il 29 ottobre 2016 (il nuovo regolamento è visionabile qui)

Art.1

Stabilita la qualità, attualmente valutata in circa 200 litri minuto, dell'acqua mediante accurata analisi chimica qualitativa e quantitativa, in caso di inquinamento, infiltrazione o qualsiasi altro evento, che abbia a pregiudicarne la qualità i comproprietari sono obbligati ad eseguire tutte quelle opere e spese che possono essere necessarie a ridurla alla sua primaria bontà.

Art.2

Tutte le opere di intubamento, condotta e distribuzione da eseguirsi per le vie, piazze e siti pubblici del paese dovranno essere eseguite, previa la prescritta autorizzazione del Municipio e con quelle norme che saranno date allo scopo e precisamente avendo cura:

  1. di mantenere le acque ben difese e non alterabili per misture qualsiasi
  2. di non impedire altri servizi pubblici e privati
  3. di non arrecare alcun ingombro, durante l'esecuzione dei lavori, alla circolazione del pubblico

Art.3

Ogni spesa della posa della condotta principale, per la manutenzione dei passaggi provvisori durante la posa e per il ripristinamento del suolo delle vie e piazze dopo la medesima nonché qualsiasi altra spesa necessaria per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'acquedotto, dovrà essere a totale carico dei comproprietari suddivisa secondo le categorie cui ciascuno appartiene.
Se trattasi di diramazioni secondarie, dalla tubatura centrale alle singole case di abitazione spetterà ai singoli proprietari interessati il pagamento delle spese relative e l'osservanza degli obblighi di cui sopra.
Viene considerata condotta principale anche la diramazione dalla quale si dipartono varie utenze e non si trovi esclusivamente in terreno privato di proprietà dell'interessato o degli interessati.

Art.4

L'acqua viene somministrata ai comproprietari e agli utenti in "unità". Il numero delle unità di diritto spettante varia a seconda della "CATEGORIA" cui il comproprietario è stato assegnato, a giudizio insindacabile del Consiglio dell'Assemblea.
Nella determinazione della "CATEGORIA" si tiene conto dell'acqua cui il comproprietario o utente abbisogna, che consuma o che richieda domanda.
Cioè in relazione alla entità del concorso in denaro apportato dal comproprietario nelle spese d'impianto dell'acquedotto nonché del concorso in eventuali futuri spese.

Art.5

Le "CATEGORIE" cui un comproprietario o utente può essere assegnato sono quattro e precisamente:

  • la prima con diritto a "sette unità d'acqua"
  • la seconda con diritto a "cinque unità d'acqua"
  • la terza con diritto a "quattro unità d'acqua"
  • la quarta con diritto a "tre unità d'acqua".

Il comproprietario già assegnato ad una categoria cui corrisponde il relativo concorso in denaro, non potrà a suo danno essere cambiato di categoria.
Il comproprietario che per nuove maggiori necessità intendesse usufruire di una maggiore quantità d'acqua potrà a domanda ottenerla a pagamento e ciò sempre che esista disponibilità.
L'importo sarà determinato dall'Assemblea.

Art.6

L'acqua esuberante dopo aver servito i Comproprietari e gli utenti, potrà:

  • esser estesa ai comproprietari a domanda
  • esser estesa a nuovi utenti comproprietari, dietro pagamento della quota spese prevista dall'Assemblea
  • esser affittata annualmente e suddivisa ad altri utenti - comproprietari.

Le decisioni nel merito sono di competenza dell'Assemblea Generale alla quale spetta pure di determinare i prezzi ed eventuali cessioni o affitti.

Art. 7

Nessun canone è stabilito a carico dei comproprietari per l'uso dell'acqua potabile loro assegnata "in unità" per la "Categoria" stabilita.

Art.8

L'assegnazione dell'acqua si intende inerente alla casa dei comproprietari.
L'utenza di diritto per comproprietà non ancora assegnata ad una casa può dal comproprietario essere destinata a casa costruita o comprata, purché ubicata in sito ove passa la tubazione principale.

Art.9

L'acqua fornita ad una casa deve essere esclusivamente consumata nella medesima con proibizione implicita di distrarla in tutto od in parte al servizio di altra casa o parte di casa attigua, non di proprietà del proprietario utente.

Art.10

In caso di affitto della casa ove affluisce l'acqua essa è accordata tanto al proprietario quanto all'inquilino. Nel caso di vendita dello stabile il proprietario è responsabile verso l'Amministrazione degli impegni assunti finché il suo successore non abbia notificato all'Amministrazione l'avvenuto trapasso di proprietà e dichiarato di accettare pienamente gli impegni assunti dal suo venditore con l'approvazione del presente regolamento.

Art.11

Il comproprietario utente che venda l'immobile e diverse persone potrà trasferire il diritto d'acqua ad uno solo dei compratori.
Il diritto di utenza d'acqua non può dal comproprietario essere commerciato o comunque destinato ad altro immobile in altra località, salvo il caso specifico che si tratti di abbandono completo, vendita della comproprietà dell'immobile per nuova sede del comproprietario e sempre con l'osservanza delle condizioni specificate all'art.8

Art.12

Nessun comproprietario o utente potrà opporre diritti o pretese per interruzioni di deflusso o per diminuzione di carico dell'acqua potabile, causati da eventi di forza maggiore o comunque imprevisti.

Art.13

In caso di morte di uno dei comproprietari i suoi eredi si riterranno obbligati all'osservanza del presente regolamento e saranno rappresentati a tutti gli effetti da uno di essi appositamente delegato.
Gli eredi di comproprietà attualmente ancora indivise sono impegnati ed obbligati secondo il presente regolamento e possono intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. Gli eredi di comproprietà hanno diritto ad un solo rappresentante designato dai comproprietari stessi o in mancanza del presidente per sorteggio.
Detto erede si impegna quindi di riportare il consenso degli altri comproprietari rappresentando tutti una sola quota.

Art.14

L'acqua viene fornita alla casa dell'utente mediante tubo diramantesi dalla condotta principale nella quantità e modi stabiliti dall'assegnazione di categoria.

Art.15

L'Amministrazione del Consorzio, secondo il consiglio dell'assemblea, occorrendo, con la maggioranza prevista dall'art.22 potrà deliberare la forma di distribuzione dell'acqua sociale a mezzo di apparecchi contatori, tenendo conto dei diritti e degli obblighi di ciascun socio ai sensi dell'art.26

Art.16

L'Assemblea dei Comproprietari, occorrendo, potrà nei modi di legge, deliberare altra forma di distribuzione dell'acqua sociale, sia a mezzo di apparecchio contatore posto all'entrata del tubo di diramazione nelle case, sia a mezzo di lente idrometrica all'origine del tubo di diramazione.

Art.17

Le opere di derivazione del condotto principale e relativa manutenzione verranno eseguite a cura e spese del comproprietario o utente, o in parti eguali tra comproprietari o utenti nel caso siano comuni.
Egli dovrà pure provvedere perché siano riparate dal gelo e dalle manomissioni le tubazioni relative, ritenendosi in ogni caso responsabile verso la comproprietà dei danni, guasti, ecc. che ne derivassero per qualsiasi causa.

Art.18

E' vietato servirsi dell'acqua per uso irrigazione orti, giardini e di qualsiasi terreno.
E' vietato riempire vasche, lavatoi, serbatoi ecc., a qualunque uso essa possa venire destinata, se non dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
E' vietato, sempre che non occorra servirsene per gli usi stabiliti, tenere costantemente aperti i rubinetti e cioè fare spreco dell'acqua.
Il tutto a scanso delle penalità e restrizioni stabilite dal presente regolamento.

Art.19

I poteri della Comproprietà e della sua rappresentanza agli effetti della conservazione dei suoi scopi in conformità dell'atto costitutivo e regolamento risiedono:

  1. nell'ASSEMBLEA GENERALE DEI COMPROPRIETARI
  2. nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.20

Assemblea Generale dei Comproprietari
Hanno diritto di intervenire e deliberare tutti quanti i comproprietari, personalmente e per mezzo di appositi incaricati anche per semplice lettera delega.
L'assemblea Generale, presieduta dal PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione:

  • nomina il PRESIDENTE ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • stabilisce sugli ampliamenti, modifiche, migliorie e difese da apportarsi all'acquedotto e sulle sue opere di manutenzione;
  • delibera le spese, sia ordinarie, che straordinarie occorribili ai fini ed all'esercizio dell'acquedotto;
  • delibera sui preventivi di spesa fatti dal Consiglio di Amministrazione;
  • in genere stabilisce sopra proposta del Consiglio di Amministrazione, o su proposta fatta dai comproprietari e dagli utenti al Presidente; su tutto quanto ha tratto nell'andamento generale di massima della Comproprietà e sull'autorizzazione ad intentare lite contro chicchessia.

Art.21

L'Assemblea Generale dei comproprietari utenti terrà straordinaria sua adunanza ogni volta che i bisogni della Comproprietà lo esigano ed ordinariamente almeno due volte all'anno (prima quindicina di gennaio e prima quindicina di ottobre) per deliberare sugli oggetti prima indicati i quali verranno però, su proposta del Consiglio di Amministrazione specificati in appositi avvisi, ed almeno cinque giorni prima pubblicati all'albo pretorio del Comune e mandati per lettera aperta a cadun comproprietario.

Art.22

L'Assemblea Generale degli utenti - comproprietari si intende validamente adunata da vincolare colle sue deliberazioni anche i comproprietari assenti o dissenzienti quando concorrono all'adunanza di prima convocazione non meno dei 2/3 dei consoci, ed in seconda convocazione le sue deliberazioni sono valide colla presenza di 1/3 dei consoci per le deliberazioni di ordinaria amministrazione, mentre è richiesta la presenza di 1/2 dei consoci nelle deliberazioni di straordinaria amministrazione.

Art.23

Ciascun utente ha diritto nelle deliberazioni dell'Assemblea Generale ad un solo voto, qualunque sia il numero dell'unità assegnatagli, pari essendo i diritti e gli obblighi di ogni comproprietario utente. Se però un comproprietario ha più utenze per immobili diversi ha diritto a un solo voto per ogni utenza.

Art.24

Le votazioni nelle adunanze dell'Assemblea si fanno a schede segrete quando trattasi della nomina dei membri della Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e quando in genere si tratta di persone.
Per ogni altro oggetto da deliberarsi, le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale.

Art.25

Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale in conformità di quanto sopra si farà risultare da appositi verbali i quali saranno redatti dal Segretario.

Art.26

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione amministrativa della Comproprietà e ad essa spetta:

  • fare eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
  • di vegliare alla conservazione ed alla custodia delle opere di proprietà per mezzo di apposito sorvegliante tecnico da esso Consiglio nominato;
  • di disporre e di fare eseguire i lavori ordinari di amministrazione;
  • di provvedere nei casi di urgenza ad opere straordinarie in via economica, salvo a riferirne all'Assemblea generale alla prima adunanza;
  • di effettuare i mandati di pagamento;
  • di nominare il SEGRETARIO;
  • di nominare il PERITO TECNICO di mano in mano che se ne presentasse il bisogno;
  • di stare in giudizio a nome della Comproprietà, in persona del Presidente, nelle liti che venissero mosse alla stessa davanti a qualsiasi autorità, salvo sempre a riferirne all'Assemblea generale alla prima adunanza;
  • di provvedere in genere a tutto ciò che occorre per la ordinaria amministrazione e di accettare nuovi soci secondo le previsioni e le deliberazioni annuali dell'Assemblea.

Art.27

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di un PRESIDENTE, di quattro MEMBRI, di un SEGRETARIO CASSIERE.
Quest'ultimo potrà essere scelto anche fra i non comproprietari.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica DUE anni.
Si farà luogo a surrogazioni straordinarie sia per morte che per dimissioni di amministratori, mediante inclusione dei primi soci in graduatoria esclusi nella precedente votazione assembleare.
Saranno inoltre dal Consiglio di Amministrazione dichiarati decaduti i membri che, senza giustificato motivo, non intervenissero alle adunanze per tre sedute consecutive.

Art.28

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide solo se prese a maggioranza assoluta di voti dei membri in carica.

Art.29

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e vengono da tutti gli intervenuti firmate.
Qualora qualcuno si rifiuti di firmare ne sarà fatta espressa menzione.

Art.30

Il Consiglio di Amministrazione si aduna ogni volta il Presidente lo creda opportuno e ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio.

Art.31

Il PRESIDENTE rappresenta la Comproprietà nei rapporti colle Autorità e col Pubblico.
Tiene la corrispondenza per quanto riguarda la gestione generale; convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli utenti; dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di amministrazione; prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art.32

Il SEGRETARIO assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e ne stende gli atti. Tiene la corrispondenza e la contabilità e disimpegna tutto ciò che normalmente serve per il regolare andamento dell'azienda. E' incaricato della conservazione degli atti, registri e carte, e di esse non concederà copia o visione ad estranei, senza espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, tranne si tratti di documenti che siano stati pubblicati.
Al Segretario potrà essere assegnato un compenso annuo, da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario avrà pure le funzioni di Cassiere. Egli non pagherà, sotto la sua responsabilità, alcun mandato che non sia firmato dal Presidente e dal membro anziano del Consiglio.

Art.33

Il sorvegliante tecnico di cui all'art.26 propone le eventuali contravvenzioni al presente regolamento. Al medesimo è devoluto:

  1. in caso di accertare contravvenzioni l'importo totale di esse
  2. in caso di non contravvenzioni è in facoltà del Consiglio di deliberare a di lui favore un premio, ma ciò solo in caso che egli siasi dimostrato diligente, solerte, premuroso nell'interesse della Comproprietà.

Art.33 Bis

L'amministrazione ha diritto di ispezione a mezzo del proprio sorvegliante tutto quanto riflette la condotta e distribuzione dell'acqua. Pertanto, senza avviso agli interessati dovrà essergli dato libero accesso nella casa all'uopo di tale ispezione di controllo.

Art.34

E' proibito a chiunque di variare in qualsiasi modo o per qualunque motivo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta dell'acqua. In caso di inadempienza dovrà pagare una penale di un minimo di £ 10.000 ad un massimo di £ 15.000.

Art.35

Chi opera o favorisce in qualunque modo dispersioni o deviazioni di acqua a danno degli utenti od in contraddizione alle disposizioni di questo regolamento, incorre nella penalità di applicare per la prima volta la penale di £ 5.000 - la seconda volta la penale di £ 10.000 - salvo altri eventuali danni cui al precedente articolo.
Nel caso di insolvenza delle pene pecuniarie, l'amministratore avrà facoltà di adire le vie legali fino al completo pagamento della penalità ed eventuali spese a ciò incontrate.

Art.36

Il Comproprietario o utente che faccia commercio dell'acqua o comunque permetta ad estranei di asportare o in qualsiasi modo di usufruire dell'acqua stessa, è passibile della stessa penalità di cui all'art.34.
La mancata osservazione da parte degli utenti di qualsiasi delle condizioni stabilite colle presenti norme quando il presente Regolamento non stabilisce singolarmente altre sanzioni, dà diritto all'Amministrazione:

  • di applicare per la prima volta la penale di £ 10.000=
  • di applicare per la seconda volta la penale di £ 25.000=
  • di adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni e di richiedere l'eventuale decadenza dei suoi diritti di comproprietà nei confronti della comunione lesa.

Nel caso di insolvenza delle pene pecuniarie, l'amministrazione avrà facoltà di togliere nelle more penali o del giudizio la somministrazione dell’acqua fino al completo pagamento delle penalità ed eventuali spese a ciò incontrate.

Art.37

La comunione ora consorzio potrà essere sciolta unicamente:

  • per cessione degli impianti ad un Ente Pubblico o ad una Azienda privata.
  • per deliberare la cessione occorrono i voti favorevoli di almeno quattro quinti (4/5) dei comproprietari. Il provento della cessione sarà ripartito secondo la categoria cui ciascuno appartiene.

Art.38

Ogni utente può con apposita domanda ottenere una speciale derivazione per bocche da incendio nell'interno della casa.
Le opere inerenti vengono eseguite a totali spese del richiedente, restando il materiale impiegato di proprietà della comunione sino all'incontro della casa e dell'interessato per la parte interna.
La valvola di chiusura della bocca dell'incendio viene piombata dall'amministrazione perché solo in caso di incendio l'utente potrà rompendo il suggello aprirla e servirsene con l'obbligo di darne simultaneamente avviso all'amministrazione.
Qualora la valvola suddetta venisse aperta non per caso di incendio e quando l'utente mancasse di darne formale avviso all'Amministrazione della rottura del suggello, per qualsiasi causa volontaria od accidentale, esso sarà passibile del risarcimento dei danni inferti alla comunione e della pena convenzionale di £ 2.000 a £ 4.000 per ogni giorno di constatata decorrenza della rottura del suggello.

Art.39

Ogni volta venga segnalato un incendio in qualunque punto arrivi la condotta dell'acqua, gli utenti serviti da questa sono tenuti a far chiudere tutti i rubinetti di presa.

Art.40

Nessuna modificazione potrà essere fatta al presente regolamento senza espressa deliberazione presa a maggioranza di voti e coll'intervento di almeno (2/3) dei comproprietari, ora Consortisti.
L'amministrazione si riserva di modificare e completare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che riterrà necessarie ed opportune nello interesse della comunione (ora Consorzio).
Tali prescrizioni si intendono obbligatorie per tutti coloro che sono comproprietari dell'acquedotto, salvo che essi con dichiarazione scritta e presentata all'Amministrazione nel termine di giorni venti da quello in cui avranno avuto comunicazione delle prescrizioni complementari non dichiarassero di voler rinunciare al diritto di utenza.

Art.41

Per tutto quanto non è stabilito nel presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni del Codice Civile in materia di Comunione, ed istituti affini.