REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
FRA I COMPROPRIETARI DELL'ACQUEDOTTO
"FONTE DEL DRAI E FODONE DI PRADLEVES"
Testo in vigore, con le variazioni apportate il 27 aprile 2019 al Regolamento del Consorzio 2016
Il presente regolamento regola i rapporti tra i soci (utenti) e il Consorzio Drai-Fodone e le modalità di erogazione del servizio.
Art.1 - Qualità e quantità dell'acqua
1. Il Consorzio garantisce, per l’acqua erogata, le caratteristiche tali da classificarla idonea al consumo umano seguendo le vigenti norme.
2. Il Consorzio è responsabile della qualità dell’acqua fino al punto di consegna e non risponde dell’impianto a valle del medesimo e di ciò che vi possa accadere e che possa alterare la qualità dell’acqua
3. Stabilita la quantità, attualmente valutata in circa 200 lt/min per impianto, il Consorzio si impegna, salvo particolari condizioni, ad assicurare una pressione di distribuzione al punto di consegna conforme alle norme vigenti e, comunque, compresa nel seguente intervallo:
- Pressione minima di esercizio riferita al livello del solaio del piano abitabile più alto, corrispondente ad un “carico idraulico” di 5 metri
- Pressione massima di esercizio riferita al piano stradale, corrispondente ad un “carico idraulico” di 100 metri
Art.2 - Perfezionamento del contratto
1. L’erogazione del servizio avviene a seguito di apposita richiesta di somministrazione redatta sui moduli e con le modalità predisposte dal Consorzio e quindi a seguito della stipula del contratto di somministrazione in cui vengono specificate le condizione del servizio
2. Il contratto di somministrazione dell’acqua è intestato al proprietario dell’immobile
3. L’acqua viene somministrata ai comproprietari in “unità”. Il numero delle unità di diritto spettante varia a seconda della “categoria” cui il comproprietario è stato assegnato, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione (CdA). Nella determinazione della categoria si terrà conto dell’acqua cui il comproprietario abbisogna e naturalmente dell’entità dell’immobile e /o dell’attività esercitata nell’immobile
4. Le “categorie” cui un comproprietario o utente può essere assegnato sono quattro e precisamente:
- La prima con diritto a “sette unità d’acqua”
- La seconda con diritto a “cinque unità d’acqua”
- La terza con diritto a “quattro unità d’acqua”
- La quarta con diritto a “tre unità d’acqua”
5. Il comproprietario già assegnato ad una categoria cui corrisponde il relativo concorso in denaro, non potrà a suo danno essere cambiato di categoria. Il comproprietario che per nuove maggiori necessità intendesse usufruire di una maggiore quantità d’acqua potrà a domanda ottenerla a pagamento e ciò sempre che esista disponibilità. L’importo sarà determinato dall’Assemblea Generale.
Art.3 - Norme contrattuali
1. L’assegnazione del contratto di fornitura dell’acqua si intende inerente alla casa del comproprietario
2. È fatto assoluto divieto all’utente di rivendita dell’acqua erogata dal Consorzio o comunque di cessione della stessa a terzi sotto qualsiasi forma. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente
3. L’acqua fornita ad una casa deve essere esclusivamente consumata nella medesima con proibizione implicita di distrarla in tutto o in parte al servizio di altra casa o parte di casa attigua, non di proprietà del proprietario utente
4. L’utenza di diritto per comproprietà assegnata ad una casa può dal comproprietario essere destinata a casa costruita o comprata, purché ubicata in sito ove passa la tubazione principale.
5. In caso di affitto della casa ove affluisce l’acqua essa è accordata tanto al comproprietario quanto all’inquilino. Nel caso di vendita dello stabile il proprietario è responsabile verso il Consorzio degli impegni assunti finché il suo successore non abbia notificato al Consorzio l’avvenuto trapasso di proprietà mediante voltura e dichiarato di accettare pienamente gli impegni assunti dal suo venditore con l’approvazione del presente regolamento.
6. Il comproprietario utente che venda l’immobile a diverse persone potrà trasferire il diritto d’acqua ad uno solo dei compratori. Il diritto di utenza d’acqua non può dal comproprietario essere commerciato o comunque destinato ad altro immobile in altra località, salvo il caso specifico che si tratti di abbandono completo, vendita della comproprietà dell’immobile per nuova sede del comproprietario e sempre con l’osservanza delle condizioni specificate al comma I del seguente articolo.
7. Il Consorzio ha diritto di ispezione a mezzo del proprio sorvegliante a tutto quanto riflette la condotta e la distribuzione dell’acqua. Pertanto, senza avviso agli interessati, dovrà essere dato libero accesso alla casa allo scopo di tale ispezione di controllo
Art. 4 - Volturazione del contratto di somministrazione
1. Qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d’uso dell’utenza (morte di un comproprietario o vendita di un immobile, ecc..) deve essere tempestivamente comunicata al Consorzio per gli adempimenti conseguenti e cioè di procedere alla volturazione del contratto entro e non oltre i sei mesi. Trascorso tale termine si provvederà d’ufficio addebitando le relative spese.
Art. 5 - Condotte idriche di distribuzione
1. Tutte le opere di intubamento, condotta e distribuzione da eseguirsi per le vie, piazze e siti pubblici del paese dovranno essere eseguite, previa la prescritta autorizzazione del Municipio e/o Provincia e con quelle norme che saranno date allo scopo e precisamente avendo cura:
- Di mantenere le acque ben difese e non alterabili per misture qualsiasi
- Di non impedire altri servizi pubblici
- Di non arrecare alcun ingombro, durante l’esecuzione dei lavori, alla circolazione del pubblico
2. Ogni spesa della posa della condotta principale, per la manutenzione dei passaggi provvisori durante la posa e per il ripristinamento del suolo delle vie e piazze dopo la medesima nonché qualsiasi altra spesa necessaria per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’acquedotto, dovrà essere a totale carico dei comproprietari suddivisa secondo le categorie cui ciascuno appartiene. Se trattasi di diramazioni secondarie, dalla tubatura centrale alle singole case di abitazione spetterà ai singoli proprietari interessati il pagamento delle spese relative e l’osservanza degli obblighi di cui sopra. Viene considerata condotta principale anche la diramazione dalla quale si dipartono varie utenze e non si trovi esclusivamente in terreno privato di proprietà dell’interessato o degli interessati.
3. Le opere di derivazione dal condotto principale e relative manutenzione verranno eseguite a cura e spesa dal comproprietario utente, o in parti eguali tra comproprietari utenti nel caso siano comuni. Egli dovrà pure provvedere perché siano riparate dal gelo e dalle manomissioni le tubazioni relative ritenendosi in ogni caso responsabile verso la comproprietà dei danni, guasti, ecc ..che ne derivassero per qualsiasi causa
4. L’acqua viene fornita alla casa dell’utente mediante tubo diramantesi dalla condotta principale nelle quantità e modi stabiliti dall’assegnazione di categoria
5. Chi opera o favorisce in qualunque modo dispersioni o deviazioni d’acqua a danno di altri comproprietari od in contraddizione alle disposizioni di questo regolamento incorre nelle seguenti penalità:
- Per la prima volta una penale di €50
- La seconda volta una penale di €500
6. Nel caso di insolvenza di pene pecuniarie il Consorzio avrà facoltà di adire le vie legali fino al completo pagamento delle penalità e di eventuali spese
Art. 6 - Quote di partecipazione alle spese, pagamenti e morosità
1. Nessun canone è stabilito a carico dei comproprietari per l’uso dell’acqua potabile loro assegnata “in unità” ma solo una quota di partecipazione spese come da rendiconto annuale consuntivo e preventivo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale.
2. Il pagamento della quota annuale delle spese consuntive e preventive avviene secondo le modalità previste dal Consorzio mediante bollettino inviato al domicilio del comproprietario.
3. Qualora il pagamento della somma dovuta non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in bollettino sarà applicato addebito di mora nel bollettino successivo. L’importo di tale addebito viene stabilito dall’Assemblea Generale.
4. Qualora la morosità perduri per due anni il contratto sarà considerato risolto e il comproprietario dovrà provvedere, a sue spese, al distacco della diramazione dalla tubazione principale, previa la prescritta autorizzazione Comunale o Provinciale, ed al ripristino del manto stradale. Il comproprietario potrà provvedere a riattivare il servizio solo dopo stipula di un nuovo contratto di fornitura e solo dopo il pagamento di tutti i debiti pregressi, spese ed oneri compresi.
Art. 7 - Interruzione del servizio
1. L’interruzione del servizio è ammessa nei modi, nei tempi e mediante preventiva informativa
2. Nessun comproprietario utente potrà opporre diritti o pretese per interruzioni di deflusso o per diminuzione di carico dell’acqua potabile, causati da eventi di forza maggiore o comunque imprevisti.
3. Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura dell’acqua o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore e per fattori indipendenti dal proprio operato (ad esempio: carenza idrica, incidenti, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, atti vandalici, eventi naturali, ecc..) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti di distribuzione idrica che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione.
Art. 8 - Penalità per inadeguato utilizzo del servizio
1. È vietato servirsi dell’acqua per uso irrigazione orti, giardini e di qualsiasi terreno. È vietato riempire vasche, lavatoi, serbatoi ecc a qualunque uso possa essere destinata l’acqua, se non dalle ore 22 alle ore 6. È vietato, sempre che non occorra servirsene per gli usi stabiliti, tenere costantemente aperti i rubinetti e cioè fare spreco dell’acqua.
2. È proibito a chiunque di variare in qualsiasi modo o per qualunque motivo le disposizioni del CdA, relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta dell’acqua. In caso di inadempienza dovrà pagare una penale di un minimo di €100 ad un massimo di € 150 per entrambi i due punti.
Art. 9 - Gestione del Consorzio
1. I poteri della comproprietà e della sua rappresentanza agli effetti della conservazione dei suoi scopi e del regolamento risiedono:
- Nell’Assemblea Generale dei comproprietari
- Nel Consiglio di Amministrazione
Art. 10 - Assemblea generale dei comproprietari
1. Nell’Assemblea Generale hanno diritto di intervenire e deliberare tutti quanti i comproprietari, personalmente o per mezzo di semplice delega. All’Assemblea Generale spetta il potere di:
- nominare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire ampliamenti, modifiche, migliorie e difese da apportarsi all’acquedotto e alle sue opere di manutenzione;
- deliberare le spese sia ordinarie che straordinarie relative all’esercizio dell’acquedotto;
- deliberare sui preventivi di spesa sottoposti dal CdA;
- deliberare, su proposta del CdA o su proposta fatta dai comproprietari al Presidente, su tutto quanto riguarda l’andamento generale di massima della comproprietà e sull’autorizzazione ad intentare lite o resistere in giudizio contro chicchessia;
- deliberare lo scioglimento o la cessione del consorzio, con le maggioranze di cui al seguente capo XIII;
- nominare di volta in volta il Presidente dell’assemblea;
- modificare il presente regolamento;
2. L’Assemblea Generale dei comproprietari si terrà su richiesta del Presidente in via ordinaria annualmente, ed in via straordinaria ogni qualvolta i bisogni della comproprietà lo esigono mediante convocazione scritta semplice a mezzo lettera postale, anche con qualunque forma telematica, contenente l’ordine del giorno, a mezzo mail o raccomandata a chi ne fa espressa richiesta con addebito di spesa. L’assemblea dovrà essere convocata ogniqualvolta almeno 1/6 dei comproprietari ne facciano richiesta scritta a mezzo raccomandata al Presidente del CDA, nel termine di giorni 15 dal ricevimento della medesima.
3. L’Assemblea Generale ordinaria dei comproprietari si intende validamente costituita quando concorrono all’adunanza in prima convocazione non meno di 2/3 dei comproprietari ed in seconda convocazione con la presenza di 1/6 dei comproprietari. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno vincolanti anche nei confronti dei comproprietari assenti o dissenzienti, quando adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (metà più uno). Contro le deliberazione dell’Assemblea contrarie alla legge o al presente regolamento, ogni comproprietario, assente o dissenziente può adire l’autorità giudiziaria ai sensi e nei casi di cui agli art. 1105, 1109 e art. 1137 c.c.
4. L’Assemblea Generale straordinaria dei comproprietari si intende validamente costituita quando concorrono all’adunanza in prima convocazione non meno di 2/3 dei comproprietari ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei comproprietari. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno vincolanti anche nei confronti dei comproprietari assenti o dissenzienti, quando adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (metà più uno). Contro le deliberazione dell’Assemblea straordinaria, contrarie alla legge o al presente regolamento, ogni comproprietario, assente o dissenziente può adire l’autorità giudiziaria ai sensi e nei casi di cui agli art. 1105, 1109 e art. 1137 c.c.
5. Le maggioranze richieste per deliberare atti di straordinaria amministrazione e le innovazioni dirette al miglior godimento della cosa comune, o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purchè esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei comproprietari e non importino una spesa eccessivamente gravosa (50.000,00€ MAX), sono adottate dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio.
6. Ciascun utente ha diritto nelle deliberazioni dell’Assemblea Generale ad un solo voto, qualunque sia il numero dell’unità assegnatagli, pari essendo i diritti e gli obblighi di ogni comproprietario utente. Nel caso un comproprietario abbia più utenze per immobili diversi ha diritto a un voto per ogni utenza. La delega alla partecipazione dell’assemblea può essere rilasciata dal comproprietario ad altro comproprietario, anche in formato elettronico, inviata a mezzo fax, mail o con altro mezzo telematico.
7. Le votazioni nelle adunanze dell’Assemblea Generale si fanno per alzata di mano.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale saranno redatte dal segretario in appositi verbali controfirmati dal CdA. Il verbale dell’assemblea sarà a disposizione di tutti i Soci presso la sede del consorzio, sarà pubblicato sul sito entro 20 gg dalla data della stessa a cura del Presidente del CdA. Ai comproprietari che ne faranno espressa richiesta verrà inviato a mezzo raccomandata con addebito di spesa. Il termine per l’eventuale impugnazione della delibera decorre dalla data di pubblicazione sul sito o dal ricevimento della raccomandata.
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione ordinaria, straordinaria e amministrativa della comproprietà e ad esso spetta
- di fare eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
- di vegliare sulla conservazione ed alla custodia delle opere di proprietà anche per mezzo di apposito sorvegliante tecnico dallo stesso Consiglio nominato;
- di disporre e fare eseguire eventuali lavori urgenti di ordinaria e straordinaria manutenzione riferendone all’Assemblea Generale alla prima adunanza;
- di redigere annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo del Consorzio e convocare l’assemblea per la sua approvazione;
- di conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione;
- di curare il registro dei verbali delle assemblee;
- di eseguire gli adempimenti fiscali
- di procedere alla riscossione delle quote di partecipazione spese come da rendiconto annuale consuntivo e preventivo sottoposto all’ approvazione dell’Assemblea Generale;
- di accettare nuovi soci;
- di effettuare i mandati di pagamento;
- di nominare il Segretario;
- di nominare i due Revisori dei Conti;
- di nominare il perito tecnico man mano che se ne presentasse il bisogno;
- di stare in giudizio a nome della comproprietà, in persona del Presidente, nelle liti che venissero mosse alla stessa davanti a qualsiasi autorità e riferirne all’Assemblea Generale alla prima adunanza;
- di provvedere in genere a tutto ciò che occorre per l’ordinaria e straordinaria Amministrazione del Consorzio e di aggiornare il sito dell’acquedotto riguardo a ogni decisione presa
2. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un Presidente, quattro Consiglieri ed un Segretario Cassiere. Il Consiglio di Amministrazione dura in carico tre anni. Si farà luogo a surrogazioni straordinarie sia per morte che per dimissioni di amministratori, mediante inclusione dei primi soci in graduatoria esclusi nella precedente votazione assembleare.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide solo se prese a maggioranza assoluta di voti dei membri in carica.
4. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario e vengono da tutti gli intervenuti firmati e pubblicati sul sito. Qualora qualcuno si rifiuti di firmare ne sarà fatta espressa menzione.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio.
6. Il Presidente rappresenta la comproprietà nei rapporti con le autorità e con il pubblico. Tiene la corrispondenza per quanto riguarda la gestione generale, convoca il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei comproprietari, dà esecuzione alle delibere del CdA, prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio nella sua prima riunione.
Art. 12 - Il Segretario del Consorzio
1. Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e ne stende i verbali. Tiene la corrispondenza e la contabilità e disimpegna tutto ciò che normalmente serve per il regolare andamento del Consorzio. È incaricato della conservazione degli atti registri e carte e di esse non concederà copie o visione ad estranei, senza espressa autorizzazione del CdA, tranne si tratti di documenti che siano già stati pubblicati sul sito nell’area pubblica. Al segretario viene assegnato un rimborso spese annuo fissato dal CdA. Il segretario avrà anche funzioni di cassiere ma non pagherà sotto la sua responsabilità alcun mandato che non sia firmato dal Presidente o deliberato dal CdA.
Art. 13 - Scioglimento del Consorzio
1. Il Consorzio potrà essere sciolto unicamente per cessione degli impianti ad un ente pubblico o ad una azienda privata. Per deliberare la cessione o lo scioglimento occorrono i voti favorevoli di almeno i 4/5 dei comproprietari. Il provento della cessione o dello scioglimento sarà ripartito secondo la categoria cui ciascuno appartiene.
Art. 14 - Servizi vari
1. Ogni utente può con apposita domanda ottenere una speciale derivazione per bocche da antincendio inerente il proprio immobile. Le opere inerenti vengono eseguite a totali spese del richiedente, restando il materiale impiegato di proprietà del Consorzio sino all’incontro della casa e dell’interessato per la parte interna. La valvola di chiusura della bocca antincendio sarà piombata dal Consorzio perché solo in caso di incendio l’utente potrà rompere il suggello, aprirla e servirsene con l’obbligo di darne tempestivo avviso al Consorzio. Qualora suddetta valvola venisse aperta non in caso di incendio e quando l’utente mancasse di darne formale avviso al Consorzio della rottura del suggello, per qualsiasi causa volontaria od accidentale, esso sarà passibile del risarcimento dei danni inferti al Consorzio e della pena convenzionale di €50 per ogni giorno di constata decorrenza della rottura del suggello.
2. Ogni volta venga segnalato un incendio in qualunque punto arrivi la condotta dell’acqua, gli utenti serviti da questa sono tenuti a far chiudere tutti i rubinetti di presa.
3. La concessione di bocche antincendio in conformità a quanto stabilito dal comma 1 non implica comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte del Consorzio inerente l’efficacia dell’impianto antincendio installato a partire da esse.
Art. 15 - Modificazione del regolamento
1. Nessuna modificazione potrà essere fatta al presente regolamento senza espressa deliberazione dell’Assemblea presa con l’intervento di almeno due terzi dei comproprietari.
2. Per tutto quanto non è stabilito nel presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni del Codice Civile in materia di Comunione e istituti affini.